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Notizie: Diritto civile

Responsabilità medica: l`azione diretta del danneggiato

Responsabilità medica: l`azione diretta del danneggiato

La legge Gelli ha dato al paziente la possibilit di agire in giudizio chiamando direttamente l'assicurazione del medico o della struttura sanitaria

di Valeria Zeppilli Il paziente che intende agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno derivante da responsabilit medica ha oggi una duplice alternativa: dopo aver richiesto una consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis c.p.c. o avviato un procedimento di mediazione (che costituiscono condizioni alternative di procedibilit della domanda giudiziaria) pu infatti agire in giudizio sia nei confronti del medico o della struttura sanitaria reputati responsabili che direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale questi sono assicurati.

Limiti al quantum dell'azioneSoggetto passivo Termine di prescrizioneEccezioni opponibili al pazienteDiritto di rivalsaObblighi di comunicazione

Limiti al quantum dell'azione

L'azione diretta del danneggiato in caso di responsabilit medica stata introdotta, infatti, dalla legge Gelli numero 24/2017, che se ne occupa all'articolo 12 precisando, tra le altre cose, che il diritto del paziente di agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile comunque possibile nei limiti delle somme per le quali stato stipulato il contratto di assicurazione.

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'azione diretta, quindi, , a seconda dei casi:

l'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private,l'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attivit al di fuori di una delle predette strutture o opera all'interno della stessa in regime libero-professionale o che si avvale della struttura nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il legislatore ha in ogni caso stabilito che nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata e nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione dell'esercente la professione sanitaria sono litisconsorti necessari, rispettivamente, la stessa struttura o lo stesso esercente la professione sanitaria. Termine di prescrizione Per quanto riguarda i termini entro i quali possibile esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione, va considerato che la prescrizione la stessa prevista per l'azione esperita verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o verso l'esercente la professione sanitaria. Sul punto va quindi ricordato che la legge Gelli ha previsto che la struttura sanitaria risponde sempre a titolo contrattuale, con la conseguenza che il risarcimento del danno da parte del paziente soggetto al termine prescrizionale decennale. I medici, invece, rispondono nei confronti del paziente a titolo extracontrattuale, con conseguente prescrizione quinquennale, salvo il caso in cui abbiano agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente stesso. Eccezioni opponibili al pazienteLe compagnie assicurative citate in giudizio potranno opporre al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, solo le eccezioni derivanti dal contratto stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale sono definiti i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie.Tanto che la stessa possibilit di esperire l'azione diretta stata subordinata dalla legge alla data di entrata in vigore del predetto decreto.Diritto di rivalsaAll'impresa di assicurazione viene quindi riconosciuto il diritto di rivalsa verso l'assicurato, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e non derogabili contrattualmente.Obblighi di comunicazione Le imprese di assicurazione che siano citate in giudizio dal danneggiato (cos come le strutture sanitarie) hanno l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione della causa entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'atto introduttivo, via p.e.c. o raccomandata con avviso di ricevimento e allegando una copia di tale atto. Il medico deve essere informato, sempre entro quarantacinque giorni, anche dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, alle quali deve essere invitato a prendere parte. In caso di omissione, esclusa l'ammissibilit delle azioni di rivalsa (o di responsabilit amministrativa per la struttura sanitaria).

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